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Concessioni di spazi e immagini

se deve essere indimenticabile…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia incontra le volontà del suo pubblico favorendo l’utilizzo delle sale del museo e degli spazi dell’area archeologica per la realizzazione di eventi come convegni, workshop, concerti, spettacoli teatrali, incontri culturali…Allo stesso modo permette la realizzazione di servizi fotografici professionali in occasione di un evento speciale, una pubblicità, una pubblicazione…
Tutto ciò è possibile nel rispetto del

NOSTRO REGOLAMENTO

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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO

INTEGRAZIONE DECRETO

Contatto

Ufficio Fruizione ed EventiAntonino Cantalupo
pa-paeve.eventi@cultura.gov.it
0828/811023

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L’UTILIZZO DI SALE, LOCALI E AREE DEMANIALI DI COMPETENZA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

Il presente regolamento disciplina le norme e le condizioni che regolano le concessioni a terzi per l’utilizzo degli spazi espositivi e aree demaniali di competenza del Parco Archeologico di Paestum per la realizzazione di eventi, manifestazioni culturali etc.

ART. 1 – FINALITÀ

Il Parco Archeologico di Paestum persegue finalità di ricerca nel settore dell’archeologica e della storia dell’arte e dell’architettura; riconosce ai beni culturali il ruolo di elemento fondamentale della coscienza nazionale nonché l’importanza di un collegamento con il territorio. Il PAE ha come scopo, tra gli altri, quello di garantire la corretta conservazione di reperti e materiali con il fine di favorire lo sviluppo culturale della comunità, attraverso continue azioni di studio e di diffusione dei dati acquisiti. Fatte salve le esigenze di tutela integrale dei beni culturali in consegna al Parco Archeologico di Paestum e dei diritti spettanti agli autori, la facoltà di utilizzo degli spazi demaniali e la riproduzione e l’uso dei beni è oggetto di atto formale di concessione d’uso e/o autorizzazione specifica.
E’ facoltà del PAE, adottare le forme e i modi più idonei alla valorizzazione nel rispetto della conservazione e dei vincoli d’interesse culturale. Il Parco Archeologico di Paestum può pertanto concedere in uso gli spazi espositivi del Museo nonché le aree demaniali di propria competenza per finalità scientifiche, sociali e culturali tese alla sua valorizzazione e alla promozione del sistema turistico culturale ed archeologico.

ART. 2 - ATTIVITÀ CONSENTITE

Le iniziative possono riguardare: mostre, concerti, convegni, incontri, conferenze, iniziative di rappresentanza e di intrattenimento didattico, spettacoli teatrali e musicali e tutti gli eventi, rispondenti alla mission del PAE, al contesto monumentale e finalizzati alla valorizzazione del Parco Archeologico e del sistema turistico locale, regionale e nazionale.

ART. 3 – USO

Le attività e gli eventi possono essere a iniziativa di Enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni. Fatto salvo il diritto di precedenza per le iniziative dello stesso Parco e/o di PA o associazioni sociali o di categorie che hanno concluso protocolli di intesa o di valorizzazione, ogni evento deve essere compatibile con la natura e la destinazione del Museo e deve essere di valenza culturale. Per la concessione degli spazi il Parco Archeologico può richiedere il pagamento di un canone d’uso oltre agli oneri per le prestazioni in conto terzi del personale impegnato.

ART. 4 – MODALITÀ PER LE RICHIESTE

La richiesta di concessione temporanea in uso degli spazi, per la realizzazione di eventi, manifestazioni culturali, riprese televisive, etc., indirizzata alla Direzione del Parco Archeologico di Paestum (pae@beniculturali.it), dovrà pervenire almeno 60 (sessanta) giorni prima della manifestazione.
Le istanze devono contenere le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici del richiedente, ragione sociale e codice fiscale,
  • domicilio eletto per le notifiche degli atti relativi al rapporto concessorio,
  • curriculum e documentazione adeguata che illustri l’attività,
  • progetto dettagliato dell’iniziativa per la quale viene richiesto l’uso degli spazi,
  • eventuale richiesta di patrocinio,
  • date e orari di utilizzo della struttura,
  • numero e nominativi dei partecipanti in qualità di operatori,
  • modalità di accesso del pubblico (riservato, gratuito, a pagamento).
ART. 5 – RILASCIO CONCESSIONE

Le concessioni d’uso temporaneo sono rilasciate dal Direttore che può riservarsi la facoltà di consultare una commissione di esperti per valutare la congruità e la validità dell’evento proposto.
Tutte le attività da realizzarsi dovranno essere compatibili e rispettose del decoro e della monumentalità dei luoghi che le ospitano e delle esigenze istituzionali. Le operazioni relative ad allestimenti e disallestimenti, qualora dovessero avvenire in orari di apertura del Museo, non potranno comportare eccessiva limitazione alla regolare fruibilità degli spazi aperti al pubblico. Le modalità organizzative e gli adempimenti amministrativi previsti dalle normative vigenti in materia di uso occasionale degli spazi demaniali e/o la fruizione del patrimonio storico-artistico di pertinenza di questa Direzione saranno stabiliti nell’Atto di concessione. Per la stipula di tale atto, che dovrà avvenire con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento è richiesto il nominativo del responsabile amministrativo o del titolare dell’Ente/Associazione richiedente che lo firmerà, con il numero di codice fiscale o della partita IVA e i relativi dati anagrafici. L’Atto di concessione dovrà recare in allegato la copia dei bonifici di pagamento del canone di concessione degli spazi e del personale in conto terzi {qualora previsto), la polizza assicurativa quietanzata.

ART. 6 – TARIFFE D’USO

Ogni concessione è subordinata al pagamento di un canone d’uso che va da un minimo di € 200,00 per ogni singolo evento realizzato nelle aree demaniali all’interno dell’area archeologica nonché per ogni singolo evento realizzato all’interno del Museo Archeologico.
L’importo del canone di concessione dovrà essere saldato in anticipo rispetto alla data dell’evento, con versamento sul cc. intestato al Parco Archeologico di Paestum – codice IBAN IT16Y0834276140004010045070 – BIC: ICRAITRR910 citando nella causale: Nome della manifestazione e data.
Sono a carico del concessionario, inoltre:

  • le spese relative alla prestazione di lavoro straordinario in regime di conto terzi effettuato dal personale coinvolto nello svolgimento dell’iniziativa. Tale costo, comprensivo anche dei tempi necessari per l’allestimento e il disallestimento e di eventuali tariffe notturne e festive, verrà quantificato tenendo conto sia delle indicazioni della direzione che della tipologia dell’evento, della durata e dei locali interessati e sarà oggetto di apposita convenzione. Il pagamento di detti compensi dovrà essere saldato prima dell’evento con all’Entrata del Bilancio dello Stato (capitolo 2584, articolo 21}, mediante accredito dell’intero importo al seguente codice IBAN: IT78W0100003245424029258421. In caso di sforamento delle attività oltre gli orari previsti nella convenzione, dovrà essere effettuato un bonifico integrativo a saldo delle spese per le prestazioni di lavoro extra effettuate. Al concessionario potrà essere richiesta anche la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a garanzia dei suddetti importi.
  • le spese di pulizia per il ripristino integrale dei luoghi.
  • i costi per allestimenti e disallestimenti tecnici (riguardanti sia l’impiego di materiali che la manodopera} autorizzati da professionisti competenti.
  • la stipula, laddove se ne ravvisi la necessità e a fronte di valutazione ponderata da parte della Direzione, di una polizza assicurativa RCD a copertura di eventuali danni a persone o cose nell’ambito degli spazi concessi in uso, valida per tutta la durata dell’evento compresi i tempi per eventuali allestimenti/disallestimenti tecnici, con massimali minimo di € 500.00,00 (€ cinquecentomila/00} per danni a cose ed € 1.000.000,00 (€ unmilione/00} per persone. In ogni caso tali valori possono essere aumentati in considerazione della natura della manifestazione.

Il concessionario si impegna, inoltre, ad assolvere a qualsiasi obbligo di legge riferibile alla normativa sulla sicurezza (presentazione dei piani di sicurezza relativi all’evento} ed alla normativa 5.1.A.E. sul diritto di autore
Nel caso di concessioni che comportino un notevole carico organizzativo per l’amministrazione, la Direzione si riserva la facoltà di adeguare il canone di cui al presente articolo.
Per le iniziative organizzate e realizzate in collaborazione o attraverso l’incarico ad enti privati o associazioni, ovvero patrocinate o in partenariato, ovvero per particolari finalità culturali o promozionali la Direzione del PAE può determinare la riduzione o l’esonero totale dal canone. Per tutte le iniziative per le quali si renda necessaria la vigilanza da parte di personale interno del Parco Archeologico di Paestum, le prestazioni in regime di conto terzi saranno disciplinate come da apposito e separato regolamento e saranno oggetto di separato atto di convenzione.

ART. 7 – PRESCRIZIONI

Gli spazi e le aree vengono concesse per un periodo di tempo determinato compresi il periodo necessario per l’allestimento e lo smontaggio. Il concessionario deve restituire gli ambienti puliti e nello stesso stato in cui gli sono stati consegnati. Il concessionario deve utilizzare gli ambienti in modo da non arrecare danni agli impianti, alle attrezzature e alle strutture. Qualora l’evento preveda l’uso di addobbi floreali, traduzione simultanea, strumenti musicali, lavagne luminose, proiettori, schermi, persona! computer, microfoni, il concessionario vi deve provvedere autonomamente previa autorizzazione dell’ufficio preposto e senza arrecare alcun danno o disagio agli utenti del Museo.

ART. 8 – RIPRISTINO DANNI E CAUZIONE

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, laddove se ne ravvisi la necessità e a fronte di valutazione ponderata da parte della Direzione, apposita polizza per responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni al concedente, di tale polizza dovrà essere prodotta una copia agli Uffici di Paestum prima dell’evento. La mancata osservanza delle condizioni suddette comporterà, ipso iure, la revoca dell’autorizzazione della concessione in uso dell’area demaniale. L’organizzazione dovrà avere cura di adottare le massime condizioni di sicurezza ed agibilità dei luoghi dati in concessione.
Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni eventuali causati a persone o cose che si dovessero verificare nel corso della manifestazione, sollevando quindi il concedente da ogni responsabilità civile. A seguito di accertamento di danno da parte del personale preposto alla sorveglianza degli ambienti, il concessionario è tenuto a rifondere il danno entro 15 giorni, trascorsi inutilmente i quali si provvederà con rivalsa delle spese sostenute nei confronti del concessionario.

ART. 9 – SICUREZZA E NORME ANTINCENDIO

Il concessionario si impegna al rispetto delle norme per la sicurezza sui posti di lavoro e antincendio.

ART. 10 – ATTO DI ACCETTAZIONE

Il concessionario si impegna al rispetto delle norme sopra elencate al momento della sottoscrizione della concessione in uso. L’Atto di concessione viene sottoscritto dal concessionario per presa visione ad accettazione di tutte le condizioni imposte.

ART. 11 – FACOLTA' DI RECESSO

La Direzione del Parco Archeologico di Paestum, qualora lo ritenga necessario per esigenze di sicurezza o di tutela e comunque in caso di sopravvenute ed imprevedibili necessità, ha facoltà di sospendere la procedura di “concessione in uso” o rescindere l’atto già stipulato, previo preavviso al concessionario.
Eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti non potranno essere risolte mediante arbitrato, ma resteranno di competenza dell’autorità giudiziaria.

ART.12 - VIGENZA

Il presente regolamento entrerà in vigori decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del PAE.